Dopo la mietitura del grano, era “uso antico della Città e del contado” che i poveri e i nullatenenti raccogliessero le spighe rimaste nei campi. Per quanto la consuetudine fosse antica, essa trovava una continua opposizione da parte dei padroni dei campi e di quanti li avevano in affitto. I Governatori allora per garantire questa misera possibilità ai più poveri, ogni anno ritornavano sull’argomento ordinando “tanto alli padroni delli campi, quanto alli cottomatarij de grani in tutta questa nostra giurisditione non ardischino in modo alcuno impedire alli Poveri il raccogliere le spiche de grani, nelli campi, purché non faccino danno alli Padroni de grani”. [37] Cfr. Editto del Governatore Mons. Francesco Boncompagni del 16 giugno 1684, in A. Nocchi, R. Ceccarelli, op. cit., p. 26 In un bando del Governatore mons. Giacomo Fantucci del 18 giugno 1672, si garantiva la accolta delle spighe ai poveri “purché raccoglino dietro le loro opere [braccianti assoldati giorno per giorno dai loro padroni] e famiglie”. Non avranno raccolto molto, comunque l’autorità assicurava quel poco, almeno a parole e anche per iscritto, forse senza tanta convinzione considerata la scarsa entità delle pene per quanti avessero impedito questa raccolta, “scudi 1 per ciascheduno” e le generiche “altre pene a nostro arbitrio”. [38] Ivi, p. 27.