Categoria: AD – APPENDICE DOCUMENTARIA

  • 281 Appendice 1. CONFINI TRA MONTE ROBERTO E JESI (31 OTTOBRE 1569)

    In X.sti [Christi] onnipotèntis no[min]e Amen.
    Anno ab eius salutifera nativitate millesimo quingentesimo sexagesimo nono indictione duodecima tempore s.[antissi]mi in X.sto [Christo] p.[at]ris et d[omi]ni n.[ost]ri Pij divina providentia pape quinti et die ultima mensis ocitobris dicti Anni. Cum diu versa fuerit lis et differentia inter mag.[nifi]cam co.[mmun]itatem civitatis Esij et et eius cives ex una, et universitatem et homines castris Montis Roberti comitatus diete civitatis ex altera in, de, et super confinibus dividentibus pertinentias diete mag.[nifi]ce civitatis, a pertinentijs dicti castri rebus que alijs latius in actis cause et causarum huiusmodi expressis in curia mag:[nifi] ci d.[omi]ni Postestatis diete civitatis esij. Hinc est quod mag: [nifi]ci d.[omi]ni confalonerius et Priores diete civitatis videlicet Alexander Petriantoni Jacobi, Petrusbaptista de nobilibus, et Prosper de anticis de civitate Esij Nec non Jo:[hannes]bap[tis]ta colinus, ser Hieronimus de Gasparribus, Teseus bagnolinus, et ser sanctes spinus deputati diete civitats, absente Jo: [hanne] x.stoforo [Christoforo] fravastro de dicta civitate eorum collega vigore auctoritatis eis concesse et attribute A. publicis concilijs diete civitatis-celebratis sub die duodecima mensis septembris 1568 et sub die decima mensis septembris 1569 ut constat in libris cancellarie co[mmunitat]is diete civitatis manu mei notarij et cancellarij infra[s] c[rip] ti vice et no[m]i [n]e co[mmun]itatis diete civitatis ex una, et johannes patiani, Teseus Gregorj, dominicus andree et persimon d[omi]nici quatuor dicti castri Monti Roberti, Necnon Johannes ser Jo:[hannis] bap[tis]te, ser Bartolinus d[omi]nici, senesis sanctis, et Jovacchinus sebastiani deputati universitatis dicti castris ut apparet per instrumentum manu ser simonis ser nieolai de podio sancti Marcelli capitanei dicti castri notarij publici in de rogati factum sub die quinta mensis septembris d[i]c[t]i anni vice et no[m]i[n]e universitatis dieti castri omni modo meliori r[edactu]m. unanimiter et concorditer pari voto er nemine ipsorum discrepante pro bono paeis et concordie recedendo A. dicta lite devenerunt ad infra [s]c[rip]tam transactionem, concordiam conventionem et pactum perpetuo valiturum videlicet quod terminus et confinis inter ipsas co[mmun]itates civitatis Esij et castri Montis Roberti sit et esse debeat fossatum Rigosij usque ad cesulam, ascendendo per dictam cesulam usque ad passum nuncupatum il passo di san Paolo, et sequendo dicto passu per quandam stratam publicam ingredientem in aliam stratam publicam tendente ad passum Imperatoris usque ad aliam stratam dividentem bona Abatie sancti Apollinari, et bona heredum comi[tis] Perfrancisci de amicis, usque ad bona heredum ciechi guidi de Monte Roberto per directam lineam usque ad fiumen esinum [;] quod fossatum, cesula et strate sint et esse debeant inter prefatas co[mmunlitates termini et confines, et quod terreni, existentes intus dictos confines versus castrum predictum montis Roberti sint et esse debeant inclusi in pertinentijs predicti castri, et per co[mmunlitatem eiusdem castri in eius catastis accatastari, allibrari et collectari proutipsi videbitur cum hac t[a]n[ta] conventione et pacto inter ipsos inhito [;] quod co[mmun]itas predicti castri montis Roberti possit et valeat de ce-tero omnes et singulas terras inclusas in infi-a[s]c[rip]tis terminis videlicet A foveo rigosij veniendo per stratam que tendit ante domum possesssionis Permatthei ciosirij de monte Roberto et dividit bona Abatie sancti apollinari à manu sinistra et &Ara ecclesie sancti Pauli et Venarini blasij de dicto castro A. manu dextra per earn sequendo usque ad domum possessionis Perandree agabiti de Massactio usque griandam domunculam derutam existentem in terrenis Antonij bartholomei de Monte Roberto descendendo per fossatum ibi existentem factum ab aqua, et dividit bona co[mmun] itatis castri Massactij et co[mmun]itatis castri montis Roberti a manu sinistra ad presens ser Bartolini d[omi]nici et suorum nepotum à manu dextrd usque ad Fressaniturn, et deinde ad cesulam et per earn ascendendo usque ad passum- dicte cesule detto di Massio di Nardoli, et deinde per stratam que dividit bona, ep[isco] patus Esij, et bona heredum domini Perfrancisci ingrediendo :ad aliam stratam detta del passo dell’Imperatore que tendit ad castruni Massactij volvendo ad manum dextram ad aliam stratam dividentem bona sancti Apollinari et bona suprad[i]c[t]orum heredum domini Perfrancisci usque ad terrenirm heredum cicchi guidi de Monte Roberto per directam lineam usque ad flumen Esinum, in eius- catastis allibrari et collectari, preterquam terms civium et hominum civitatis Esij; que terre civium et hominum dictae civitatis allibrentur, accatastentur, et collectentur per .dictam co[mmun]itatem, civitatis Esij et teneatur prefata co[mmun]itas castri Montis Roberti de collectis exigendis ab omnibus et singulis hominibus et personis cuiusvis gradus et dignitatis preterquam ab hominibus eiusdem castri Montis Roberti .possidentibus terras intus d[i]c[t]os confines respondere. cum effectu co [mmun]itati civitatis Esij medietate pecuniarum exigendarum et exactarum respective per d[i]c[t]am co[mmun]itatenm castri Montis Roberti occ[asio]ne et causa dictarum collectarum. Nec non teneatur et obligata sit co[mmun]itas d[i]c[t]i castri infra quatuor menses proximos dare et . tradere notulam terrarum in dictos confines positarum possessarum per diversos homMes et personas preterquam ab hominibus eiusdem castri in cancellaria prefate mag[nifi]ce civitatis Esij ad effectum ut co[mmun]itas dicte civitatis habeat veram notitiam et scientiam de terrenis prefatis stante liberalitate et submissione per co[mmunlitatem et universitatem dicti castri montis Roberti mag[nifi]cis d[omi]nis Confa[loneri] o Prioribus er deputatis dicte civitatis […] conceditur[;] quod off[icial]lis et capitaneus etiam dicti castri Montis Roberti possint et valeant procedere contra quoscumque damnum dantes in terrenis existentibus infra d[i]c[t]os confines eo modo et forma et prout et sicut procedunt in alijs terrenis positis in pertinentijs proprijs d[i]c[t]i castri scum hoc pacto apposito et solemni stipulatione vallato [;j • quod durn communitas et uniVersita.s dicti castri Montis Roberti stabit et pennanebit in solita devotione et obedientia diete mag: [nifi] ce civitatis Esij pacta Ut supra inhita et facta maneant in robore suo et perpetuo firma sint, sed si secus factum fuerit per d[i]c[t]am co[mmun]itatem et universitain sup.[radic]tae terrae positae extra eius pertinentias et confines accatastentur allibrentur et collectentur co [mmun]itate civitatis Esij et pro cassis abolitis scatastatis et exlibratis habeantur ipso facto ex libris et catastis dicti castri, nullamque habeat irusditionem et auctoritatem in eis procedere; sed sint penitus extinti, et cum hac quoque conditione addita quod si et quatenus comitatenses et alij forenses possidentes in d[i]c[t]is pertinèntijs et de quibus d[i]c[t]a communitas Montis Roberti temetur respondere medietatem diete co [mmun] itati esine: recusarent solVere collectas in dicto castro, in dicto casu dicta co[mmun]itas civitatis Esij teneatur concurrere cum dicta co[mmun] itate castri Montis Roberti ad omnes expensas necessarias pro illorum exactione et predicta diete panes fecerunt sine preinditio litis vertentis inter mag:[nifi]cam co[mmun]itatem et cives diete civitatis et co [mmun]itateS et universitates et homines castrorum que omnia et s)ingula pacta et conventiones ut supra constent diete panes videlicetMag:[nifi] ci confaloneritis Priores et deputati civitatis Esij et quatuor et deputati dicti castri montis roberti no[m]i[n]e quo supra respective simul et ad invicem et una pars alteri et altera alteri solemni stipulatione premissa promisserunt et convenerut mihi not. [ari]O et cancellario. infrascripto uti pubblice persone p[rese]nti [ulan]ti et recip.[ien]ti nomine et vice omnium et singulorum quorum interest, intererit, seu interesse, potent quomodolibet in futurum actendere observare et adimplere ad inVicem et vicissim et non contrafacere dicere venire in toto vel in parte per se vel alios aliquomodo ratione vel causa sub pena dupli diete quantitatis et refectionis dannonim expensarum et interesse que et quas pars observans -patiretur occ[asio]ne ‘et culpa parts non observantis. Renuntiantes exceptioni rei non sic geste vel al-iter geste simulationis et simulati contractus doli, mali, metus, infactum actioni, in debite- et sine causa etc. obligantes etc. Iurantes diete panes ad s.[anc]ta dei evangelia manu tactis scripturis corporaliter predicta omnia et singula actendere et observare ut premittitur sub obligatione predicts et virtute prestiti iuramenti. Rogantes me not.[arjum et canc.[11ari]um ut de prediCtis publicum conficerem instrument= vel pltira etc. Acturn in civitate Esij in canc.[ellari]a palatij residentie mag.[nifi]ei magistratus diete civitatis presentibus ibidem Hennite baldassino de Esio et Iosepho Gandulfo Bergomensis habitantibus Esij testibus ad predicta habitis etc. Presente Jo:[hanne] Maria georgino uno ex depinatis civitatis in d[i]c[t]a causa et dicente d[i]c[t]am conventionem fore proponen[te] in conc.[ili]o generali civitatis Esij. Presentibus su.[pradic]tis mag:[nifi]cis d.[omi]nis Confaloniero Prioribus et deputatis d[i]c[t]e civitatis et predictis contradicentibus dimostrant[ibus] in decretis. Et ego Hercules duranus de monte s.[anc]ti Martini pubblicus utraque au[ctori]tate notarius et ad presens cancellarius et not.[ariu]s reformationum mag.[nifi]ce co[mmun]i[tat]is Esij quia pred[i]c[t]is omnibus et singulis dum sicut premittitur agerentur asserent. Una cum dictis testibus presens interfui ea que sic fieri vidi audivi et in notam su[bscri]psi propterea in hanc publicam forma redigi et ad premisorum fidem et testimonium signum nomenque meum hic inferius apposui rogatus et requisitus.

  • 284 Appendice 2.A PERIZIA LACCHÈ 1740

    Al No[m]e di Dio A[me]n. A di 30 . Marzo 1740
    Io infr[ascritt]o Perito Muratore della Città di Jesi essendomi portato per ord[inle di Mons. Ill.mo e Rev.mo Gio.[vanni] Vitellio Vitelleschi Gov.[ernato]re di d.[ett]a Città a visitare, e diligentem[en]te riconoscere la ruina, che minaccia la Loggia della Com.[uni]tà del Castello di M.[on]te Roberto, e la casa del Sig. [no]re Filippo Mazzini appoggiata una contonata a d.[ett]a Loggia, e resp[ettivamen]te anche per considerare qual riparo possa darsi a d.[ett]a Loggia.
    Onde portatomi in d.[ett]o Castello ho veduto, et ossevato, che i muri, et archi della med. [esim]a si sono staccati, et i Pianciti unitam.[en]te colle sue volte sono caduti a terra, per il che veduto essere stata smantellata di sopra, e levati i coppi di essa, e dello rimanente di essa Loggia essere imminente la caduta, che non vi è assolutam.[ent]e modo di ripararla. Onde secondo la mia Perizia, Arte, e coscienza giudico essere necessarissimo sollecitamente gettare a terra i muri di d.[ett]a Loggia per salvare almeno li mattoni della med.[esim]a, essendo stata causata d.[ett]a ruina da una spaccatura di Terra, o sia Liscia sotterranea, che cammina sotto la Loggia sud. [dett]a, Casa del Signor Mazzini pred.[ett]o, e si stende anche d.[ett]a Apertura verso la Chiesa par[rocchi]ale.
    Considerata poi la spesa, che andar per gettare a terra li muri di d.[ett]a Loggia giudico, che fra Armature, canapi, manuali, donne, muratori possa ascendere à scudi trenta in circa.
    Ad effetto poi di dare riparo al Terrapieno, ò sia Piazza, et anche alla d.[ett]a Chiesa Parr[rocchi]ale, che facilm.[en]te anche questa potrebbe pericolare, stimerei bene fare in luogo di d.[ett]a Loggia un grosso muraglione à scarpa liscio senza Loggie di sopra, bensì col suo Parapetto avanti d.[ett]a a Piazza alto da terra piedi tre romani; e dalla parte di sotto della costa di altezza piedi venti di fondam.[en]to, e caso, che q.ue]sto non risistesse, attesa la Terra molle, di dove anche scaturisce l’acqua, sarebbe necessario farci le palizate à Castello infine del fondam.[en]to per poter con tutta sicurezza fondarci d.[ett]o muraglione, trattandosi di luogo montuoso, ed in costa, e sopra terra dell’altezza di piedi trenta romani, il q.[al]e muraglione ancora dovrà essere di larghezza piedi dodici romani nel fondam.[en]to e poscia ridurlo sino al Parapetto su.[dett]o verso la Piazza a piedi quattro romani, e di lunghezza piedi trent’ otto, e mezzo.
    Per fabbricare poi d.[ett]o nuovo muraglione a scarpa, rimettere, in pristino il sud.[dett]o ch’è calato nella quantità di piedi due romani, essendo il med.[esim]o di altezza piedi ventisette, e farvi altri necessari riattamenti giudico, che la spesa fra calcina, sabbione, o trasporto d’acqua, palizzate, muratori, manuali, armature, et altro, che vi potrà occorrere, ascenderà à scudi duecento venti inc.[irc]a, non compresi però li mattoni, e pietre, che vi sono. E tutto ciò che dico, e riferisco secondo la mia perizia, e Coscienza ecc. In fede ecc.
    Giovanni Antonio Lacchè Perito Muratore mano p.[ro]p[ri]a.

  • 285 Appendice 2.B PERIZIA PETRINI 1754

    Ill.mi Sig. Priori e Dep. [uta]to della Comunità di Monte Roberto Fran.[ces]co Petrini Perito Muratore, e Capo Mastro di fabbriche Milanese, avuto, che da codesta Corn. [uni]tà di Monte Roberto si voglia rifabbricare un Muraglione in sostegno della Piazza e Chiesa Parrocchiale di d.[ett]o luogo, avendo considerato il sito in costa, l’altezza del suolo della Piazza fino al fondo della costa, coll’incertezza di trovarsi a qualche profondità il sodo, e saldo terreno, come alla Perizia da Mons. Ill.mo e Rev.mo Gio[vanni] Vitellio Vitelleschi Gov.[ernato]re G[e]n[era]le di Jesi, come alla d.[ett]a Perizia di mastro Giannantonio Lacchè muratore di Jesi, perito eletto che hà intesa in Seg.[rete]ria della Com[uni]tà, e dicendo il suo Parere secondo porta la Professione, recendendo solam.[en]te dalla stessa Perizia, ove ammette il far Palizzata, perché col tempo sempre è soggetta a cedere, e per la fragilità dei legni, e perché col peso del muro l’istessi pali a castello, quando colle punte non arrivino al vero sodo, e saldo terreno sempre possono più profondarsi, approvando invece delle palizzate farsi li pozzi negli angoli, o siano laterali, ed occorrendo anche in mezzo, profondi quanto mai occorrerà, e q.[ue] sti tirarsi in grandezza, che lasciano il zoccolo, base del muraglione a scarpa sia capace ricevere sopra la muraglia di grossezza di piedi dieci romani, con retringersi in cima, come alla Pianta, e disegno, che esibisce; ma siccome si vede, che il terrapieno della Piazza non essendo sodo, cala, e spinge verso il declivo della Ripa, sarrebbe di parere scavare entro la stessa Piazza d’appresso il soffitto ove dee fabbricare il muraglione, che cominciandolo a dieci piedi romani di grossezza, verrebbe a finire con piedi due e mezzo formando spalliera, e sedile, e nel sito di d.[ett]o scavo fare tutto muro pieno, fondandolo nel sodo, che probabilmente nella scavare potrà trovarsi a linea della muraglia della Com.[uni]tà dietro la Chiesa, quale muro tirato unitam.[en]te coll’altro a scarpa, facendo sotterranei scalini nel suolo, avendo tutto unitamente la sua posa, ne vi sarà pericolo, che cada e ceda, ed in caso non si trovi, d.[ett]o o fondo sodo nella costa col scavare la piazza nel declivio appresso il sito del muraglione, allora profondarsi tutto egualm.[en]te fin dove occorrerà. Pertanto l’Or.[ato]re, approvando li capitoli della Com.[uni]tà ed ampliando l’edificio, che secondo la sua Perizia, e Scienza conosce essere necessario per sostenere il Terrapieno della piazza di tanta altezza, esibisce fare d.[ett]a fabbrica per scudi centododici, dico scudi 112: con provvedere a proprie spese li legnami per l’armature ecc., tutta l’acqua e sabbione occorrente, ed ancora fuori di d.[ett]i Capitoli si dichiara, che per maggiorm.[en]te fortificare il muro verso la Chiesa, quale scorgersi stare in bisogno, nel fiancheggiare l’Arco da quella parte, se si vorranno due Archi, o quando si conosca più espediente al Pubblico, e più forte, un Arco, solo nel mezzo, abbracciare la muraglia esistente, ove è la base di colonna dell’antica loggia diruta, formando tutto muro pieno a scarpa conforme alla detta Pianta, e Prospetto, e secondo richiederà il bisogno, farà il muro anco di maggior grossezza dell’espressa, e ne’ Capitoli ,e nella Pianta.
    Trovandosi acqua sotterranea farà il Condotto da guidare fuori della Fabbrica d.[ett]a acqua, somministrandoli la Com.[uni]tà li materiali di pietra cotta, calce, ed astrico, con guidarla in sito comodo, ove il Sig.[no]r Deputato considererà poter essere sito proprio per potercisi ricapar la Fontana, ed essendo nello stesso sito della muraglia da fabbricarsi, sarà sua cura ricapare il luogo per fabbricarsi la Fontana.
    Intendo, che per d.[ett]a Fabbrica di muraglione la Com.[uni]tà debba somministrare tutta la calce necessaria conforme alli Capitoli, quali intende approvare, come sopra si è espressa, con cederli liberi la Com.[Uni]tà tutti li legni, e traverse, che sono entro le muraglie delle loggie dirute per valersene liberam.[en]te esso muratore Capomastro per puntelli, e come gli pare, e piace, e per il foco ecc., obbligandosi di restituire liberam.[en]te alla Com[uni]tà tutto il ferro, che si troverà per chiavi, o fascie, o caviglie ecc.
    Ed in quanto al danaro, la Com.[uni]tà, o Sig. Deputato, verrà somministrandolo di mano in mano a proporzione dell’opera, che si verrà facendo, rilasciandosi scudi quindici, dico scudi 15: alla Com. [uni]tà, finché non sarà compita, e revista l’opera, quale intende principiare entro il venturo novembre, e quando siano preparati li materiali necessari spettanti alla Com[uni]tà, terminarla entro quattro mesi, se cosi ordinerà il Sig. Deputato. Replicando, che tutti li ferri esistenti nelle muraglie delle Loggie dirute da demolirsi li restituirà alla Com[uni]tà; li legami poi s’approprierà a se stesso per uso della fabbrica, e proprio liberam.[en]te.
    Per sua sig.[ur]tà produce il Sarg.[en]te Silvestro Mosconi da Monte Roberto, Mastro Tommaso Lucarini da Castelbellino, ed in supplemento ancora M.[ast]ro Batt.[ist]a suo Fratello detto del Matto dimorante in Jesi, e richiedendosi, ne darà altra a requisizione della Comluni]tà, ed ancora per maggior cautela, e sicurezza della Com[uni]tà, non sarà compita la fabbrica.
    Però ecc. Questo di 20 ottobre 1754.
    Francesco Pedrino confermo e mi obligo co[m]e sopra m[an]o p[ro]p[ri]a.

  • 287 Appendice 2.C PERIZIA CAPPONI 1787

    Massaccio addì 8 agosto 1787

    Io Perito infra[scri]tto per ordine dei Sig.ri Residenti di Monte Roberto, essendomi portato a visitare le Mura Castellane di d[ett]o luogo, che in varie parti del loro recinto minacciano rovina, ad oggetto di riconoscere le cause d’un simil danno, onde si possano rimuovere con opportuni riattamenti.
    Ho osservato primariamente, che le suddette in proporzione della loro grossezza (che si riduce a palmi due romani in circa, e serve di pura incorniciatura al Masso di Tufo, sul quale è piantato tutto il Castello) hanno una scarpa eccedente, per cui sono altresì mancati di base sufficiente, che possa corrispondere al peso delle fabbriche soprapposte, in guisa che trovandosi le medesime mura condotte all’altezza ragguagliatamente di palmi, quaranta romani, si sono distaccate dal tufo, ed il peso ha da qualche tempo incominciato a fenderle, e schiacciarle; Tali si riconoscono dalla parte di mezzogiorno, incominciando dall’angolo della casa spettante al Sig. Agostino Antonelli, e proseguendo presso alla casa spettante alla stessa Comunità di Monte Roberto, e quindi prossimamene alle case del Sig.r Serafino Guglierni, e di Sig.ri Ventroni, fino al Palazzo Pubblico (sebbene in vicinanza delle case Guglielmi, e Ventroni che per essere distanti dalle Mura Castellane godono Orti pensili, occupano tutto lo spazio intermedio fra le mura medesime e la case), rincorrono con gl’accennati difetti a danneggiare ancora le acque, che restano assorbite da detti fondi ortivi, senza scolo, accrescono il peso, e la spinta contro le Mura castellane.
    E siccome tra gl’Abitanti di detto Castello, ha prevaluto per qualche tempo il supposto, che il descritto pericolo di rovina fosse proveniente per difetto di consistenza del masso di Tufo, da fenditure perpendicolari, che potessero sconnettere le mura ancora dall’interno accasato non meno che le castellane; mi sono portato a visitare li sotterranei delle divisate case più contigue alle mura castellane, ed avendone osservato attentamente li muri divisori non vi ho trovato alcun segno, che manifestasse una simil causa, anzi ho rinvenuto che il masso suddetto del tufo è ben compatto, e fornito d’una consistenza, capace a sostenere il peso delle fabbriche.
    In seguela pertanto delle dimostrate osservazioni, ed a scanzo d’ulteriori danni, giudico necessario un sollecito riparo alla rovina, che minacciando le sopraddette mura, apprestandovi quei riattamenti, che convengano alli rispettivi siti, cioè di rifabbricare di nuovo il tratto del muro descritto dall’angolo della casa del Sig.re Agostino Antonelli, fino all’altro del Palazzo Pubblico di maggior grossezza tanto nella base, che nella sommità, coll’avvertenza di scemame l’eccedente scarpa, e d’unirvi all’intorno i controforti, almeno ne’ siti corrispondenti agl’orti pensili, fra i quali, si lasciano una sull’altra piccole aperture per lo scolo dell’acqua, conforme suoi praticarsi in simili muri, e di fortificare; e finalmente altri due piccoli tratti delle medesime mura, che soggiacciono alle case delle Sig.ri Baldelli, e del Sig.re Lorenzo Monti, a quali per rinforzarli, non essendo nell’istessa maniera difettosi, e distaccati, macerati piuttosto dall’ingiuria del tempo, e dell’incuria, saranno valevoli le ingessature di buona muratura.
    Così è l’interno accasato del Castello, rimarrà esente non meno da qualche pericolo. Che è quanto riferisco, e depongo a norma delle cospezzioni fatte nella Faccia del luogo.
    Paolo Isidoro Capponi Architetto m[an]o p[ro]p[ri]a.

  • 288 Appendice 3. SPESE PER LA “CAUSA MAGNA” (1743-1745)

    Nota de Denari esatti da Me infr[ascri]to Deputato per le Spese della Causa
    che il Contado,hà con la Città di Jesi, e quelli da me pagati secondo l’ordine del
    Sig. Bernabucci Agente del Med.[esim]o Contado.
    E [per]p[ri]mo secondo lo Ripartimento inviatosi dal Sig. Giulio Benvenuti
    sin dalli 22 settembre 1743, esigei
    dalla Comunità del Massaccio l’intiera somma ripartita di scudi 21:07
    dalla Comunità di Maiolati à bon conto scudi 10:00
    dalla Comunità di Monte Roberto l’intiera som[m]a di scudi 16:82:1
    dalla Comunità di Castel Bellino l’intiera som[m]a di scudi 09:28:1
    dalla Comunità di S. Paolo l’intiera somma di scudi 07:72:4
    dal Sig. Fratini per le Comunità di Castel del Piano,
    Poggio S. Marcello, e Rosora per l’intiere somme
    anzi’ con scudi 1: 11 di più dello riparto, scudi 38:22:3
    scudi 103:12:4
    Qual’intiera somma di scudi cento tre ba[iocchi] 12, e quadrini 4 furono secondo
    l’ordine di d[ett]o Sig. Bernabucci da me consegnati al Sig. Pier Simone Dominici,
    e da esso inviati in Macerka al Sig: Filippo Benvenuti e da questo trasmessi al
    Sig. Gionantoni in Roma, come dalla [lette]ra à Me scritta dal d[ett]o Sig. Dominici
    in data 30 [dicembre] 1743.
    Nota dall’altro denaro esatto dall’infra[scri]tte Comunità, et inviato similmente
    al d[ett]o Sig. Gionantoni con ordine come si è detto. dalla Comunità di Morro
    per i p[rim]o, e secondo Riparto
    scudi 55:83:1, ma ritenuti scudi 6: 15 e poi inviati, scudi 49:88:1
    come si dirrà
    dalla Comunità di S. Marcello per l’intiero d’un
    Riparto meno ba:[iocchi]45 scudi 35:
    dalla Comunità di Monte Roberto per l’intiero scudi 16:82:1/2
    dalla Comunità di Castel Bellino per l’intiero scudi 9:28:1/2
    dalla Comunità di Castel del Piano, Poggio S. Marcello
    e Rosora mandati dal Sig. Fratini scudi 38:45
    dalla Comunità di Maiolati per saldo del p[rim]o Riparto,
    scudi 18:67:4 per riparto et à buon conto del secondo scudi 22:00
    dalla Comunità di S. Paolo per l’intiero scudi 7:72
    dalla Comunità del Massaccio scudi 21:07
    scudi. 200:02:1
    Item dalla Comunità di Mugiano per à bon conto delli due
    reparti scudi 050:00:0.
    scudi 250:02:1
    Quali scudi duecento cinquanta, due ba:[iocchi] e un quadrino furono inviati a
    Macerata per Messo à posta il 25 Maggio 1745, e di là inviati al Sig. Gionantoni
    in Roma come dalla L:[ette]ra di ricevuta in data lì 26.Maggio d.[ett]o. Per il
    Messo pagai ba:[iocchi]35.
    Item Adì 9.7 bre [settembre] 1745, nella Fiera delle Moglie dal Sig. Maestro
    Tambini da Castel del Piano mi furono consegnati
    Per la Comunità di Monte Carotto à conto delli due
    Riparti scudi 15
    per [parte] della Comunità di Poggio S. Marcello scudi 01
    della Comunità del Castel del Piano scudi 01
    scudi 17
    Quali imed.[iatamen]te furono da Me inviati per la Posta al Sig. Curzio
    [Bemabucci] in Roma, e da esso ricevuti come per Lettera in data 11 15.7 bre
    [settembre] 1745.
    Successivamente mi furono consegnati dal med[esim]o per la Comunità di
    Rosora ba:[iocchi] 80 dei quali ò erogati ba:[iocchi]42:1/2 per franchare alla posta
    detti scudi 17:e ba:[iocchi] 35. Per il Messo inviato in Macerata con l’altro denaro,
    sicché in mie mani restano ba:[iocchi] due, e mezzo.
    Item Adì 29 maggio 1745, consegnai al Messo inviato dal Sig. Bernabucci
    per lo regalo dalla Comunità del Massaccio scudi 04:80
    di Maiolati scudi 03:
    di Castel Bellino scudi 03:20
    di S. Paolo scudi 02:50
    Item tre zecchini di quelli pagati dal Morro che di sopra
    si dicono non mandati scudi 06:15
    scudi 19:65
    Item adì 25 luglio 1745 inviati al Sig. Giulio
    Benvenuti de denari esatti da Monte Roberto scudi 3:20
    Successivamente adì 17.9 bre [novembre] 1745. andai al Congresso di Belvedere,
    e mostrai il retroscritto conto. Nel med.[esim]o Congresso fu fatto altro Riparto
    alla rag.[io]ne di un ba:[iocco] et un quadrino per cento, per il quale
    Adì 20Xbre [dicembre] 1745 dal Sig. Fratini mi furono inviate per le Comunità
    di Castel del Piano, Poggio S. Marcello e Rosora scudi 14:85
    Adì d[ett]o dalla Comunità di C.[astel]Bellino per le
    mani del Fomaro del Massaccio ricevei scudi 3:71:1
    dalla Comunità del Massaccio scudi 8:42:4
    dalla Comunità di Monte Roberto scudi 6:62:4
    Adì 21 x.bre [dicembre] d.[ett]o inviai d.[ett]a somma al sig. Bemabucci, ma per
    Mezzo del Sig. Anton Giacomo Benigni, Con L.[ette]ra in data li 7 Gennaro 1746.
    Il Sig. Bemabucci m’accusa la ricevuta di d.[ett]a somma.
    Adì. 27 x.bre [dicembre] il Sig. Dominici per la
    Comunità di S. Paolo Mi consegnò scudi 03:09
    quali pagai in mano del Sig. Fioravanti in mia casa,
    et il d.[ett]o Sig. Bernabucei con altra L.[efte]ra in
    data li 18 Gennaro 1746, m’accusa la ricevuta di detti scudi 3:09
    ASCC, Miscellana,(17 41-1750), VIII-1

  • 290 Appendice 4. CONCORDIA TRA MONTE ROBERTO E CASTELBELLINO (8 FEBBRAIO 1576)

    Copia avuta nell’anno 1740. da q.[es]to Scrivano per mano di una persona da C.[astel]Bellino. Die VIII Februarij 1576 rog.[ant]e, et manu D. [omini] Octaviani Antonij C. [astri M.[on]tis Rub.[er]ti.
    Constit.[uti] Jo:[annes] Dominici Gregorij, et Petrus Mattheus Dominici, et Cardoluss Baldelli tres Quator Regentes Montis Ruberti duorum mensium Januarij, et Februarij in absentia Hortensij Sanctis d.[ict]i. Castri eorum collega ho.[min]es praed.[icto]s dominos quatuor electos, et deputatos vigore, et authoritate eis data, et attribuita per Concilium G[e]n[era]le d.[ict]i Castri celebratum sub die vigesimanona Januarij prad.[ict]i Anni scripta, et annotata manu D.[omini] Octaviani Antonij d.[ict]i Castri, et seq.[enti]s una cuius p.[rim]a Concilij tenor est vi[de]licet.
    Sanctes Petrini Pauli, et Binus Bartholomei duo ex Quatuor Regentes castri Bellini mensius utlupr]a dictorum in absentia Bartolomei Franchini, eorum collega, necnon Franciscus Andreae, Jolann]es Berardini, Sanctes Jo.[ann]es Fran[cis]ci, et Petrus Dominicus Bartholomei eiudem castri homines, et Dep.[uta]ti praedictos Quatuor vigore, authoritate per Concilium G[enera]le eis data, et concessa sub die 2. a februarij d.[ict]i Anni presentis cuius Concilij tenor est.
    Authoritate, et facultate ambabus Partibus per Concilium G.[e]n[era]le respective data, et attribuita sponte in manu mei ipse, et dictarum Communitatum respective communiter et concorditer devenerut ad infrasciptam Conventionem factam, et Capitula in perpetum duratura.
    Invocato primum Nomine Omnipotentis Dei, eiusque gloriosae Virginis Matris Mariae ect.
    In p.[rimi]s statuerunt, et ordinaverunt che non mai per altro tempo le Pertinenze Jurisdizionali trà le Com[uni]tà di Monte Roberto, e C.[astel]Bellino si abbino a spartire, mà sempre, et in perpetuo a mantenersi indivisi, c.[om]e sempre sono state ab antiquo sotto pena a chi mai per altro tempo tentasse di contravenire a quest’ordine, e capitoli per. ciascheduno, e ciascheduna volta di scudi 10. d’applicarsi se saranno Uomini di Monte Roberto li contravenienti la metà alla R.[everenda] C.[amera] A.[postolica], un quarto alla Chiesa Nova di M.[on]te Rub.[er]to, e d’altro quarto alla Corn. [uni]tà Esin.a. Essendo l’uomini cotrafacienti di C.[astel]Bellino la metà alla R.[everenda] C.[amera] A.[ostolica], un quarto alla Comp.[agni]a del Corpo di Cristo di, C.[astel]Bellino, e l’altro quarto alla Corn. [uni]tà Esina.
    Item hanno stabilito, et ordinato, che l’uomini di Monte Roberto, che possedono, e possederanno in qualsivoglia modo, e sotto qualsivoglia titolo per ragione di eredità di terre nelle pertinenze comuni, et indivise trà l’una, e l’altra di d.[ett]e Comunità, paghino, debbano pagare a Monte Roberto per d.[ett]e terre, e versavice, che l’uomini di C.[astel] Bellino, possidenti, e da possedere terre in d.[ett]e pertinenze Comuni, et indivise per d.[ett]e terre paghino, e debbano pagare a C.[astel]Bellino siccome s’è fatto il passato ad antiquo per consuetudine etc. E chi repugnerà, e ricuserà pagare come di sopra caschi in pena per ciascheduno, e ciascheduna volta di scudi 10 come sopra.
    Item hanno statuito, et ordinato, che per li danni dati s’abbiano da osservare l’ordine antico, cioè che li danneficanti in qualsivoglia modo, e maniera trovati nelle terre dell’uomini di M. [on]te Rub.[er]to debbano pagare le pene a Monte Ruberto, e versavice li danneficanti in qualsivoglia modo trovarsi nelle terre dell’uomini di C. [astel]Bellino debbano pagare a C. [astel]Bellino. Omissis ect.

  • 292 Appendice 5. CAPITOLATO D’APPALTO PER LA “RIFABBRICA DELLA CHIESA DELLA MADONNA DELLA PIETÀ” IN MONTE ROBERTO (25 APRILE 1762)

    Al nome di Dio Amen. Adì 25 Aprile 1762.
    Premesse le solite Notificazioni ecc., si è accesa la candela per la rifabrica della Chiesa della Madonna della Pietà, detta la Chiesa Nuova juspatronato di questo Pubblico, cioè Arco, Coretto, e Facciata d’avanti ecc., conforme si spiegano nelli capitoli che si legono ecc.; Onde avanti il Sig. Pietro Anibaldi de Quattro di residenza, si è venuto al Trasatto; in primo luogo letti li capitoli per detta fabbrica, cioè
    Al nome di Dio Amen
    Capitoli da osservarsi dal Capo Mastro Muratore cui si deliberarà il lavoro della rifabrica dell’Arco Maggiore e Basi di esso, Coretto, e Facciata della Chiesa Nuova juspatronato di questa Comunità di Monte Roberto, conforme alle perizie, ed alla Pianta ecc., a norma delle risoluzioni consiliari, ed approvazioni della Sacra Congregazione del Buon Governo, e circa l’opere di muratori, manuali, e donne necessarie assistenti e detta fabrica, cioè
    1°. Li fondamenti delle basi sostegno dell’Arco Maggiore e del Coretto annesso dovranno esser profondi non meno di piedi cinque misura di Jesi; e non trovandosi il sodo, e saldo terreno, dovrà profondarsi di più finchè non sarà trovato il sodo; e così parimente per la facciata d’avanti, da riconoscersi ancora da Sig.ri Deputati, che opraranno secondo il giudizio ancora de Periti in caso di bisogno, da chiamarsi da medesimi Sig.ri Deputati.
    2°. Il muro nel fondamento di detti Arco, e Coretto, e della Facciata che si rifarà da fondo, conforme, ordinaranno li Sig. Deputati, non dovrà essere nelli fondamenti, sino alla superficie della terra, non meno di cinque teste di mattone, di grossezza; quando poi il muro sarà fuori del fondamento, sopra il terreno sino l’alteza del tetto, dovrà essere di grossezza il muro di quattro teste di mattone.
    3°. La Comunità sommistrarà le materiali necessari per fabbricarsi, cioè Pietra cotta, Pietra grande rustica, travicelli che potranno occorrrere pel tetto, e per li battenti de vani, ed altri legnami, da ponersi in opera nella medesima rifrabrica di chiesa.
    4°. Che nel fabricare detto Arco, Coretto e Facciata, li muratori deliberatarj debbano stare sotto la direzzione de Sig.ri Deputati, e per regolare li vani da finestre, e per l’incassatura nel muro e per il Quadro d’Altare ed altresì di ponere le chiavi sorde, o apponenti ne’ muri, come, e dove li Sig.ri di Deputati stimaranno proprio. E parimente il campanile dovrà rifabbricarsi ove vorranno, e consideraranno più espediente li Sig.ri Deputati; cioè, e nel sito presso l’Arco, dove sta presentemente, opure sopra la muraglia di facciata da piede alla Chiesa con farci il posto per un altra campana, ancora formando il Campanile a guisa di un sette; con sporgere anche sopra il muro laterale vecchio di detta Chiesa.
    5°. Nello rifabricarsi la facciata di detta Chiesa, dovrà rifarsi l’Arco della Porta Maggiore quadrato, secondo il disegno, e d’una finestra in mezo sopra e li due ovati di luce laterali a detta Porta Maggiore secondo il disegno; ma senza verun altro ornamento che stà nel disegno della facciata medesima Chiesa.
    6°. Nel demolirsi l’Arco, e Coretto, e Facciata d’avanti, dovranno li muratori ricapar bene la Pietra Cotta dalla Rustica, e non dovranno ponere la Pietra Cotta ne muri pieni, se nonchè nel modo e dove verà loro ordinato dal Sig.ri Deputati,
    7°. Nel farsi le riquadrature delle Basi, ed Arco, e li capitelli di colonne, e cornigione nel contorno di dentro di detto Coretto, che servirà ancora per l’impostatura della volta, o soffitta a camera canna nei centoni di legno per coprirsi tutto il detto coretto, dovrà osservarsi il modo tenuto nel disegno.
    8°. L’Altare con predella isolato dovrà farsi nel sito sotto l’Arco da rifabricarsi, con forme al disegno, e siccome, verà ordinato da Sig.ri Deputati. E li muratori deliberatarj, prima di cominciare a demolire il coretto, e facciata, dovranno slocare con tutta diligenza la Cona dell’Altare Vecchio, ed il Parato di gessoscagliola per potersi ben custodire ecc.
    9°. Li muratori deliberatari dovranno provedere tutti li legnami che gli potranno occorrere per fare l’armature, caviglie, corde ecc.; ed altresì tutta l’acqua necessaria per la fabrica di detto Arco, Coretto e Facciata. La Comunità poi intende consegnare alli detti Muratori deliberatarj tutti gl’altri materiali occorrenti per fabricarsi come si è destinato da Consegli coll’approvazione della Sagra Congregazione del Buon Governo; ed intende consegnarli nel modo seguente, cioè tutta la Pietra Cotta, e Pietra rustica nel sito presso la fabrica come pure il sabbione, e legnami occorrenti per architravi, centoni di soffitta, e travicelli per il tetto; la calce poi intende consegnarla nella Basca ove e smorzata presso la Fonte sopra il SS.mo Crocifisso dove li muratori la prenderanno secondo il giornale bisogno per fabricarci, con trasportarla a conto loro li deliberatarj muratori nel sito della fabrica, come pure il gesso lo consegnarà in questo Pubblico Palazzo.
    10°. La detta fabrica di Arco, e Coretto dovrà compiersi nel termine di due mesi dal dì dell’Istromento, quale si stipulerà ad arbitrio de Sig.ri Quattro dopo l’approvazione di sigurtà quale dovrà proporsi, e far comparire personalmente dal deliberatario, ancora per la rifabrica di facciata di detta Chiesa, per la quale si darà la dilazione d’un altro mese di più a compirsi, e più ancora, secondo che consideraranno li Sig.ri deputati esser opportuno per far fermare li detti muri, e detto lavoro terminato che sia, dovrà mantenersi dalli muratori deliberatarj per lo spazio d’anni cinque.
    11°. La Comunità verà somministrando il denaro secondo che si verà fabricando, e scudi dieci li darà in principio nell’atto dell’istrumento affine che il deliberatario possa fare la provista di legnami, e massarizie necessarie al lavoro; con protesta peraltro della Comunità, che intende ritenersi scudi dieci dell’intiero prezzo per quanto verrà deliberata la fabrica, e questi come il deposito perfino che non sarà compito di fabricarsi tutto l’espresso ne precedenti capitoli, cioè Arco maggiore, Coretto, Altare, e Facciata, intendendo che sia compito il lavoro ancora di riquadrature, scialpi, cornigione ecc. nel coretto, e chiusi li vani vecchj, e crepature nelle muraglie ancora laterali; ed imbiancare ancora nel di dentro tutta la Chiesa con pulizia ad uso d’Arte di buon muratore; e la Comunità somministrarà una libra di Pelo da fare Pennelli per detta imbiancatura.
    12°. Affinché le cose tutte possano caminare con armonia e quiete, e riparasi a qualunque inconveniente, che potesse accadere a cagione delle Persone manuali in detta Fabrica di Chiesa, cioè muratori, detti Cocchiare, Maltaroli o Facchini, e Donne; la Comunità riserva ad arbitri de Sig.ri Deputati l’escludere a loro sodisfazione ed arbitrio quelli muratori, Facchini, e Donne, che porranno i medesimi deliberatarj; e perciò questi non dovranno dare principio alla fabrica, senza prima aver individuato a Sig.ri Deputati, quali siano li muratori, Facchini, e Donne assisténti, che essi avranno determinato che s’applichino in detta rifabrica di Chiesa.
    La Perizia per opera di muratori ecc. stà in scudi 60.
    Pertanto accesasi la candela, ed esclamando il Pubblico Ballo, Felice di Giacinto a Chi Volea offerire, ci furono le seguenti offerte; stando a scudi 60.

    Prima Candela. Mastro Eleazaro Federica scudi 57
    Mastro Giacomo Pollo a scudi 55
    Mastro Giovanni Sante Lucarini a scudi 54
    Mastro Giacomo Pollo a scudi 50
    2a Candela: Mastro Giovanni Sante Lucarini a scudi 49
    Mastro Giacomo Pollo a scudi 45
    3a ed ultima candela. Dichiaratosi da Sig.ri Quattro, che un meno s’intendesse
    un fiorino per voce ad utile della Comunità, ci furono cinque voci d’offerte, e
    l’ultima fa di Mastro Francesco Lucarini, e per scudi 42:50. Presenti li Testimonj
    Sig.ri Mania Amatori, ed Angelo Piersimone Dominici Pubblico Segretario.

    ASCMR, Libro dé Trasatti della Comunità di Monte Roberto (1758-1777)
    cc. 25-27. –

  • 295 Appendice 6. CAPITOLATO D’APPALTO PER LA COSTRUZIONE DI UNA CASA COLONICA IN CONTRADA CATALANO DI MONTE ROBERTO (29 GIUGNO 1763)

    295 Appendice 6. CAPITOLATO D’APPALTO PER LA COSTRUZIONE DI UNA CASA COLONICA IN CONTRADA CATALANO DI MONTE ROBERTO (29 GIUGNO 1763)

    Al nome di Dio Amen. Adì 29 giugno 1763
    Premessa la solita notificazione cc., avanti li Sig.ri Giacomo Capitelli e Bartolomeo Olivieri de Quattro di Residenza del corrente bimestre, si è accesa la candela per la rifabrica di Casa di questa Comunità nel Predio in contrada Catalano a tenore degli ordini della Sagra Congregazione del Buon Governo e colli Capitoli che si leggono ecc., omis. ecc.; e che si trascriveranno infine del presente Trasatto, e furono le seguenti offerte, cioè
    Prima Candela
    2a candela: Mastro Francesco Lucarini scudi 54
    3a candela: Mastro Andrea Montecucchi scudi 53
    e nell’estinguersi la candela, dichiaratosi, che non meno s’intendeva un forino, così Mastro Francesco Lucarini disse un meno e così alternativamente Mastro Andrea Montecucchi, ed essendo state cinque voci, l’ultima di Mastro Francesco Lucarini, e così restò per scudi 50:50
    Piersimone Dominici Pubblico Segretario
    Capitoli da osservarsi dalli muratori nella fabrica della Casa del Predio Catalano della Comunità di Monte Roberto
    1°. Che il muratore deliberatario debba stare sotto la direzzione, e commando de Sig.ri Quattro di Residenza, o Sig. Deputato da essi per tale effetto per ben regolarsi la fabrica ecc.
    2°. Che debba demolire la casa vecchia a partita, come li verà ordinato, e ricapare bene la Pietra cotta dalla Rustica, per valersi della cotta nel farsi le spalle de vani, porte, finestre, Armani e Spalle e canna del camino e trasportare tutto il materiale di pietra, e legnami vecchj nel sito della casa da fabricarsi di nuovo, senza ingerenza di spesa della Comunità.
    3°. Nel fare li fondamenti da piantarsi la casa indicandosi il sito dal deputato, che debba chiamare li Sig.ri Quattro a visitare, e riconoscere li scavi di detto fondamento se siano sufficientemente larghi, e profondi, e giunti al sodo e saldo terreno, perlocché egualmente dovrà essere profondo piedi quattro, e più se occorrerà ecc.
    4°. La detta casa con tutti gli edificj annessi espressi nella perizia fatta da Mastro Andrea Montecucchi, dovrà essere nel modo quivi espresso, e spiegato come già l’ha approvata la Sagra Congregazione del Buon Governo ecc., e nel modo e forma corrispondente alla Pianta, e disegno colla misura della grandezza, lunghezza, larghezza ed altezza di piedi dodici non compresa la colmegma del tetto, che deve portare il di più. E ciò si intenda ancora compita di riquadrature di vani, porte, finestre ecc. e camino con tromba ecc., come pure lo scialpo per tutto dove si verrà ordinato dal Sig. Deputato, compita che sia la fabrica di muri, tetto, e piancito ecc.
    5°. Li muri dovranno essere nelli fondamenti di grossezza non meno di teste quattro di mattone; e sopra la terra sino al tetto non meno di tre teste di mattone in quanto alli muri maestri di fuori, tanto della circonferenza in tutte le quattro facciate, che ancora, della annessa per la scala, loggia, e stanziola. Li muri divisorj, in specie il muro di mezo, dovran essere sino al piancito di tre teste di mattoni di grossezza, o meno se vorrà il Sig. Deputato; sopra il piancito poi per fino al tetto si farà, o di mattoni effettivi ad una testa, oppure con colonnette a due teste in mezo e con spalle ad una testa nella porta di comunicazione della cucina colle stanze, e l’altro residuo di muro farsi a cortello di mattone, come si considerarà dal Sig. Deputato essere più espediente, oppure farlo di pietra rustica alla grossezza di due teste di mattone. Il muro divisorio tra le due stallette dovrà essere fino al piancito di grossezza di due teste di mattone; sopra il piancito poi fino al tetto, dovrà farsi divisorio con mattone a cortello o come dirà il Deputato ecc.
    6°. La scala si farà o di mattoni o di pietra come s’ordinerà dal Sig. Deputato; sotto la scala si ricaparà lo stanziolo, ossia stipo per la porcina, e altro per pollami o pecorino, ed il forno farsi contiguo alla casa capace di due some e meza di pane.
    7°. La comunità somministrarà tutto il materiale bisognevole di pietra rustica e pietra cotta, legnami di ogni genere, cioè travi, piangoni, architravi ed altro che deve porsi in opera nella fabrica di detta casa, e la calce e gesso.
    8°. Il muratore deliberatario poi dovrà provedere il sabbione, acqua, ed operaj tanto da trasportare li suddetti materiali, che per l’assistenza alla fabrica di detta casa ecc e tutti li legnami occorrenti per l’armatura, ed altro bisognevole, senza alcuna ingerenza, o incommodo della Comunita.
    9°. Terminata che sia la fabrica di casa, sarà lecito alla comunità di farla rivedere da Periti, se sia fatta secondo la presente capitolazione, e murata secondo l’arte di buon muratore; e tuttavia sia obbligato al mantenimento di essa per anni quattro almeno. 10°. La comunità venirà somministrando il denaro a proporzione del lavoro, con patto espresso però; che si riterrà scudi sei, insino a tanto, che si sarà riconosciuto da Periti da eleggersi dalla comunità.
    11°. II muratore dovrà dare idonea sigurtà a piacimento della Comunità, e da approvarsi dal Consiglio ecc.
    12°. La fabrica di detta casa dovrà principiarsi subito terminata la messura de grani della corrente stagione e terminarsi entro il mese di settembre prossimo. 13°. Il muratore non debba valersi in luogo del sabbione de calcinacci della [casa] da demolirsi delli muri nuovi fabricati dalli muratori Fratelli Vanotti possa bensì valersi di quella della casa vecchia. Con questi capitoli si è consumato il trasatto.
    Piersimone Dominici P[ubli]co segretario

    ASCMR, Libro de Trasatti della Comunità di Monte Roberto (1758 -1777 cc. 37-38.

  • 297 AD.7 PATTO DI COLONIA A.D. 1816

    297 AD.7 PATTO DI COLONIA A.D. 1816

    PATTO DI COLONÌA (24 AGOSTO 1816)

    Al nome di Dio. Amen
    GOVERNO PONTIFICIO

    Con la presente privata scrittura, che in doppio originale viene dalle Parti firmata, ed a ciscuna di esse rilasciata, e la quale vogliono che abbia forza di autentico documento, si dichiara come il Sig. Emidio Salvati di questo luogo Figlio del Sig.r Serafino presente, ed acconsensiente, da e concede per titolo di Colonia parziaria a Giambattista Uncini di Massaccio e sua Famiglia il Predio ora ritenuto a colonia dalli Fratelli Domenico, e Settimio Gaucci posto nel territorio di Massaccio in contrada la Pieve con li seguenti patti, Capitoli e condizioni, cioè
    1°. La Colonia s’intende stabilita per un anno da aver principio nel giorno di S. Lorenzo del futuro anno 1817, secondo l’uso del Massaccio e così da continuare di anno in anno, quante volte non segua a distanza delle parte la preventiva disdetta, che le parti stesse per oggetti di loro reciproco interesse intendono, e vogliono debba intimarsi, ed eseguirsi non più tardi del giorno 10 del Mese di Agosto di ogni rispettivo anno, ossia nel giorno di S. Lorenzo, e così rende libero il Predio nel successivo anno, il tutto secondo l’uso e consuetudine del Massaccio, a cui su questo oggetto ambe le parti suddette intendono di riportarsi; e questa convenzione si vuole dalle parti ferma valida nonostante qualunque Legge, e consuetudine tanto generale, che particolare emana in proposito; perché così per patto espresso, e non altrimenti ecc.

    L’albero degli zoccoli 1978 : Ermano Olmi.


    2°. Si conviene parimenti, che il seme del Frumento debba mettersi a metà, e che tutti i prodotti, nessuno eccettuato debbono dividersi parimenti a metà, ed in quella forma che più piacerà al Padrone; e perciò anche il seme del Lino, e Canapa, così la Veccia, il moco [Pianta erbacea della famiglia Leguminose, che è usata da seme e da foraggio], e l’orzo, che sogliano ordinariamente trascurarsi, o per incuria de’ Padroni, o per abuso de’ Coloni, dovranno egualmente essere ripartiti nella loro totalità escluso soltanto il seme da erogarsi per la riproduzione; e che tutti li prodotti debbano dal colono trasportarsi in Monteroberto a proprie spese.
    3°. Il frutto de’ Mori gelsi resta dichiarato di piena ed assoluta proprietà del Padrone, senza qualunque partecipazione del Colono a meno, che non si convenga in ciascun anno, che il colono debba occuparsi dei Bachi o vermi da seta; nel qualcaso saranno a carico del colono istesso tutte le fatiche, che il Padrone non sarà tenuto ad altro senonché alla somministrazione delle foglie e della metà del seme.
    4°. Sarà obbligo del colono di presentare annualmente l’opera delle sue braccia per il numero di giorni cinque nei casi di piantagioni, e bonificazioni che potessero eseguirsi nel Predio, e ciò senza pagamento di sorte alcuna; quando poi nel giro dell’anno non occorresse prestazione di opera nel fondo colonico, potrà il Padrone in tal caso farle eseguire per le bonificazioni degli anni successivi. 5°In ciascuna settimana, e nel giorno che gli verrà prefisso il colono dovrà portare al Padrone in Monteroberto gli erbaggi, e mancando dovrà pagare bai. [occhi] 10 per volta.
    6°. Parimenti dovrà consegnare annualmente al Padrone al Massaccio la competente parte de’ Pali, e canne che si svelleranno dalle viti nella loro rificcatura, come ancora la metà de’ braccioli degli oppj e la metà delle fascine di qualunque specie, comprese particolarmente quelle dette delle pecore.
    7°. Si conviene che il Colono debba corrispondere annualmente i sottodescritti capi cioè: in Natale Capponi paia numero tre; in carnevale Calline (sic!) paja numero tre; in Agosto Pollastri paia numero tre; ovi in tutto numero centosettanta, e così mensilmente numero quindici, dichiarandosi, che i Capponi non dovranno essere inferiori al peso di libre nove e le Calline di libre sette e mezza per ogni paio; e ponendosi i Callinacci, oche, anitre dovranno pure essere divise a metà.
    8°. Il trasporto delle uve dovrà farsi intieramente a carico del Colono a quelle canali, che gli verranno assegnate nel Massaccio; sarà solamente permesso di prevalersi del bestiame del Predio per detti trasporti. Inoltre dovrà presentarsi alla vendemmia, ed al servizio della canale e Cantina sino alla totale imbottatura del mosto, ricevendo però le cibarie dal Padrone secondo il costume.
    9°. Il Padrone al tempo dell’ingrassatura de’ majali somministrerà al Colono coppe numero una sembola per ciascun majale.
    10°. Si conviene inoltre per patto espresso, che il detto Giambattista Uncini e di lui Famiglia debbano interamente coltivare il predio soddetto con vanghe, e non gli sia permesso di lavorarlo con l’aratro per qualunque siasi titolo, ed in verun tempo dell’anno, e neppur per seminare, giacché anche la seminazione del grano dovrà farsi colle zappe.
    11°. Si conviene inoltre, che il colono debba ritenere nel Predio quella specie, e quantità di bestiame che parrà al Padrone e morendo qualche bestia debba portare la pelle allo stesso Padrone.
    12°. Resta parimenti convenuto, che né il detto Giombattista Uncini né alcuno della sua famiglia cioè Domenico di lui Fratello, e Sebastiano, e Domenico suoi figli non possano né debbano coltivare veron altro Predio o terreno oltre a quello assegnatogli, datogli come sopra dal detto Sigr. Emidio, altrimenti sia in sua facoltà di non farlo entrare nella stessa Colonia, ed entrato espellerlo ancora fuori di tempo, ed ugualmente non sia permesso al detto Giambattista di andare ad esercitare l’arte di Fornacciaro, e cuocere le fornaci de’ mattoni senza l’espressa licenza de’ Padrone e sotto la pena soprindicata.
    13°. Si conviene infine che in caso d’inosservanza dei presenti capitoli, e degli obblighi come sopra infissi ed accennati sia in piena libertà del Padrone di rescindere la Colonia in qualche tempo dell’anno, non ostante qualunque legge o consuetudine in contrario così per patto ecc. Dichiarandosi che senza questa disposizione non si sarebbe proceduto alla presente stipulazione, bene inteso però, che avvendo il caso dell’espulsione fuori di tempo, come sopra contemplata non debba il colono essere pregiudicato nei diritti che a norma del jus-comune potrebbero appartenergli in contemplazione delle fatiche fatte, le quali saranno valutate a giudizio de’ periti e non altrimenti ecc.
    In fede. Monteroberto questo dì. 24 agosto 1816
    Emidio Salvati m[an] o p [r] o [pri] a
    Gio. Battista Uncini m[an]o pr[opri]a
    Domenico Bucci Test[imoni]o m[an]o pr[opri]a
    Vincenzo Gherardi test[imoni]o e scrissi la presente di commissione m[an]o
    pro [pri] a.
    Da Miscellanea Salvati, Villa Salvati, Pianello Vallesina-Monteroberto, in, Saino
    Alfredo Antonio e Cardinali Sergio. Architetture nella valle dell’Esino (An) Casino
    Salvati, Torno 11/B1, documenti e relazioni, 11-12.

  • 299 Appendice 8. MEDICI E CHIRURGHI A MONTE ROBERTO (1592-1878)

    299 Appendice 8. MEDICI E CHIRURGHI A MONTE ROBERTO (1592-1878)

    Messer Fabio 1592-1594 chirurgo
    Messer Bartolomeo Giustini 1601
    Messer Giorgio de Giovanj 1604
    Messer Bartolomeo Giustini 1609
    Dott. Giorgio Angeli […] 1620 medico-chirurgo
    Dott. Giovanni Antonio Dani 1642
    Dott. Giorgio Angeli 1643
    Dott. Giovanni Antonio Dani 1648
    Dott. Rutilio Salvati 1649
    Dott. Carlo Antonio Radecini 1676
    Dott. Giovanni Antonio Ferranti 1681
    Dott. Domenicò Vitali 1690
    Dott. Saverio Esuperanzio Giacobini 1694 medico
    Sig. Capitelli 1694 chirurgo
    Dott. Domenico Libani 1704 medico-chirurgo
    Dott. Cosimo Lalanne 1706
    Dott. Lorenzo Monti 1708 medico-chirurgo
    Dott. Giuseppe Antonio Silvio Marchesini 1710
    Doll. Giglio Gigli 1711
    Dott. Domenico Zaccagnini 1712
    Dott. Saverio Esuperanzio Giacobini 1713
    Dott. Domenico Silenzi 1721
    Dott. Orazio Scorolli 1726
    Dott. Domenico Scipioni 1743
    Dott. Antonio Cenni 1744
    Sig. Dionisio Capitelli 1745-46 chirurgo
    Dott. Giovanni Francesco Dominici 1745 medico-chirurgo
    Dott. Serafino Moscati 1748
    Dott. Benedetto Antonio Salvati 1749
    Sig. Pasquale Natalini 1781 chirurgo
    Sig. Vincenzo Gentili 1782
    Sig. Pietro Traffini 1784
    Sig. Luigi Cappanna 1786
    Sig. Filippo Fiorani 1787
    Dott. Luigi Gherardi 1792 medico
    Sig. Giuseppe Orfei 1792-1809 chirurgo
    Dott. Filippo Forlani 1811 medico
    Dott. Luigi Gherardi 1814 medico
    Dott. Antonio Lenzini 1815 chirurgo
    Dott. Pietro Marascotti 1815
    Dott. Ignazio Sebastiani 1816
    Dott. Giuseppe Mazzoni 1823
    Dott. Giambattista Fabbri 1827
    Dott. Mattia Lanari 1828 medico
    Dott. Luigi Triboli 1829 chirurgo
    Dott. Enrico Camerini 1830 medico
    Dott. Pio Andalò 1843-1878 chirurgo

  • 300 Appendice 9. MAESTRI A MONTE ROBERTO (1609-1857)

    300 Appendice 9. MAESTRI A MONTE ROBERTO (1609-1857)

    Messer Dionisio Bini [..]1609-1614[…]
    Don Orinzio Bini 1641-1651
    Don Giovan Pietro Nicodemi, di Monte Roberto […]1677
    Don Ludovico Angeli, di Monte Roberto 1678
    Don Giacomo Mancia 1686-1701
    Don Ludovico Angeli, di Monte Roberto 1701-1711
    Sig. Filippo Mazzini 1711-1713
    Don Guido Antonio Baldelli, di Monte Roberto 1713-1722
    Don Rinaldo Allegrini, di Fossombrone 1722-1723
    Don Guido Antonio Baldelli, di Monte Roberto 1723-1729
    Don Pier Francesco Sebastianelli, parroco 1729-1730
    Don Agostino Valchera, di Maiolati 1730-1736
    Don Attilio VaseIli, di Maiolati 1736-1738
    Ch. Carlo Antonio Rocchi 1738-1744
    Don Alessandro Taglianoni, di Belvedere 1744-1746
    Don Lucio Rocchi, parrroco 1746-1752
    Don Agostino Valchera, di Maiolati 1752-1758
    Don Giuseppe Leoni, di Monte Roberto 1758-1759
    Don Paolo Emilio Rappi, di Visso 1759
    Don Marcantonio Resta, di Spoleto 1760-1761
    Don Liborio Salvati, di S. Eraclio (Foligno) 1761-1764
    Don Antonio Santarelli, di Jesi 1764 –
    Don Antonio Ferri, di Monte S.Vito 1764
    Don Saverio Zoppini, di Monte S. Vito 1764-1767
    Don Francesco Amatori, di Monte Roberto 1767-1788
    Don Luigi Pitigliani, di Staffolo 1788-1792
    Don Domenico Chiatti, di Monte Roberto 1792-1795
    Don Pellegrino Cardinali 1796
    Don Angelo Silvestri 1796-1797
    Sig. Domenico Bucci, di Monte Roberto 1797-1817
    Don Giambattista Corradini, di Maiolati 1817-1827
    Don Gentile Gentiloni 1827-1834
    Sig. Angelo Cotini, di Staffolo 1834-1835
    Ch. Giuseppe Famiglini, di Morro d’Alba 1835-1838
    Don Agostino Marrocchi, di Cingoli 1838
    Don Gaetano Onofri, di Morro D’Alba 1838-1857

  • 301 Appendice 10. PARROCI

    301 Appendice 10. PARROCI

    PARROCCHIA DI S.SILVESTRO

    Don Costantino Scevola, da Spello 1554
    Don Servolo Scevola, da Spello 1585
    Don Francesco Branch 1611
    Don Giulio Leoni 1623
    Don Teodorico Leoni 1643
    Don Orinzio Bini (economo spirituale) 1649
    Don Andrea Martinelli 1650
    Don Orinzio Bini (economo spirituale) 1653
    Don Tullio Capponi 1656
    Don Giovanni Bernardino Ferranti 1681
    Don Pier Francesco Sebastianelli 1701
    Don Marino Moriconi/ Don Girolamo Nonri 1736
    Don Lucio Rocchi 1737
    Don Carlo Antonio Rocchi 1765
    Don Giacomo Rossi 1788
    Don Paolo Breccia 1806
    Don Giuseppe Polidori 1830
    Don Paolo Clementi 1852
    Don Vincenzo Ciarmatori 1900
    Don Vincenzo Coppari (vice parroco) 1936
    Don Giulio Santelli 1938
    Don Francesco Santarelli 1949
    Don Adelio Papi 1989
    Don Marco Cecconi 2011

    PARROCCHIA DI S. APOLLINARE

    Don Sisto Santoni 1961
    Don Renato Peloni (economo spirituale) 1965
    Don Savino Capogrossi 1966
    Don Vittorio Magnanelli 1971
    Don Cesare Carbonari 1977
    Don Adelio Papi 1982
    Don Giandomenico Piersimoni 1998

    PARROCCHIA DI S. BENEDETTO IN PIANELLO VALESINA

    Don Dino Garbini 1955
    Don Ermanno Pentericci 1962
    Don Giovanni Rossi 1991
    Don Giandomenico Piersimoni 1998

  • 311 Appendice 12. GONFALONIERI, PRIORI, COMMISSARI PREFETTIZI, SINDACI 1808-2014

    311 Appendice 12. GONFALONIERI, PRIORI, COMMISSARI PREFETTIZI, SINDACI 1808-2014

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